1. L'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - 1. Le riunioni pubbliche, ivi compresi cortei e manifestazioni, sono autorizzate dal questore del luogo in cui si svolgono.
2. La richiesta di autorizzazione, da presentare almeno quindici giorni prima al competente ufficio della questura, contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'esatto percorso, dell'oggetto della riunione, le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola, nonché le generalità e la firma dei rappresentanti del promotore responsabile dell'evento.
3. S'intende per promotore responsabile dell'evento l'associazione, comitato o altra formazione che indìce e organizza la manifestazione o il corteo.
4. Il questore, nel caso di omessa richiesta ovvero per ragioni di ordine, sicurezza e incolumità pubblici può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere diverse modalità di tempo e di luogo per la stessa.
5. Il promotore responsabile, per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, costituisce preventivamente una idonea garanzia finanziaria o deposita presso la tesoreria provinciale dello Stato una congrua cauzione a garanzia degli eventuali danni materiali, ivi compreso il deturpamento di muri, monumenti e strade, arrecati dai partecipanti nel corso del corteo o manifestazione, fatti salvi la responsabilità civile e penale nonché l'assoggettamento alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge dei